Comuni Italiani Art. 2 - Finalità e Principi Direttori. Statuto Comunale di Cremona (Provincia di Cremona - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini cremonesi

Statuto Comune di Cremona

Titolo I - Principi Fondamentali
Art. 2 - Finalità e Principi Direttori
1. Il comune di Cremona:
a) - esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnate dalla Costituzione alla Repubblica;
b) - riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità la crescita della democrazia locale;
c) - informa la propria azione ai principi di eguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, del completo sviluppo della persona, con particolare attenzione ai più deboli, ai minori e alle famiglie in difficoltà;
d) - ispira la propria attività al principio di solidarietà, di non violenza e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza;
e) - tutela i diritti dei cittadini anche attraverso carte dei diritti, riguardanti specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'ente locale;
f) - opera per il riconoscimento e la tutela dei diritti di cittadinanza degli stranieri residenti nel proprio territorio, nel rispetto delle diverse culture;
g) - opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, il comune di Cremona si adopera per:
a) - valorizzare le risorse del proprio territorio, umane, ambientali, naturali, storico - artistiche ed economiche verso un modello di sviluppo sostenibile;
b) - riconoscere la funzione sociale della famiglia come ambito primario di relazione, di educazione e di crescita;
c) - promuovere, ai sensi della vigente legislazione in materia, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica della donna e la valorizzazione ed il rispetto della specificità femminile; a tal fine, deve essere favorita la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale e negli altri organi collegiali del comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal comune;
d) - favorire l'inserimento sociale, culturale e professionale dei giovani, a partire dal riconoscimento della cittadinanza dei giovani, anche minorenni e della loro autonomia di aggregazione;
e) - riconoscere il ruolo sociale dell'anziano nella città;
f) - promuovere il ruolo sociale del mondo del lavoro e la tutela dei suoi diritti, delle attitudini e capacità professionali;
g) - assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione fra pubblico e privato, dell'associazionismo economico e della cooperazione;
h) - favorire lo sviluppo dell'economia cittadina, attraverso la promozione dell'immagine della sua tipicità e la valorizzazione del tessuto imprenditoriale peculiare della nostra comunità, rappresentato, in particolare, dalla piccola e media impresa e dal terziario avanzato;
i) - realizzare un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di promozione della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle organizzazioni professionali e di volontariato;
l) - rendere effettivo il diritto alla cultura, allo studio, alla formazione permanente e allo sport come pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni;
m) - assicurare il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap, promuovendo, per quanto di competenza, la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società e coordinando, con le modalità stabilite in appositi atti regolamentari, gli interventi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale.

3. Il comune di Cremona, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari, statali, regionali e provinciali.

4. Nell'esercizio dell'attività di programmazione il comune assicura la partecipazione alla formazione delle proprie scelte delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche esponenziali degli interessi collettivi e diffusi della cittadinanza.

5. Salvo quanto non debba essere obbligatoriamente prestato ai sensi di legge, nei rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio l'Amministrazione pone a base della propria azione il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

6. Ed in tal senso, provvede ad assumere, e se del caso gestire, secondo criteri che ne assicurino l'economicità, l'efficacia e l'efficienza, quei soli servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni ed attività idonei a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della propria comunità.

 
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Art. 1 - Autonomia Comunale
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