Comuni Italiani Art. 23 - Referendum. Statuto Comunale di Cremona (Provincia di Cremona - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini cremonesi

Statuto Comune di Cremona

Titolo III - Istituti di Partecipazione
Capo II - La Partecipazione Popolare
Art. 23 - Referendum
1. Il sindaco indice il referendum quando lo richieda il consiglio comunale, a maggioranza assoluta di voti dei suoi componenti, o quando lo richieda il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. L'oggetto della consultazione referendaria possiede, come specificato dal regolamento, carattere propositivo ovvero revocatorio, fermo restando il libero apprezzamento dei suoi esiti da parte del consiglio comunale.

3. Non possono essere sottoposti a referendum le proposte di revisione dello statuto, gli atti che incidano negativamente sulle minoranze e gli altri atti rientranti nelle materie indicate nel regolamento comunale. Il quesito sottoposto agli elettori rende esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indica le modalità di copertura di tali oneri. Il regolamento garantisce la collaborazione degli uffici comunali competenti.

4. La proposta di referendum, sottoscritta da almeno trecento cittadini elettori, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti eletto dal consiglio comunale, subito dopo la sua entrata in carica, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Il comitato dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto ed è composto da tre membri, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del comune.

5. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Ove la proposta sottoposta a referendum sia stata accolta dalla maggioranza dei voti validamente espressi, il consiglio comunale è tenuto ad assumere una deliberazione con la quale dichiara di volervisi conformare ovvero discostare.

7. Le proposte di referendum non accolte ai sensi del comma 5 sono, a richiesta dei promotori, discusse in consiglio comunale, quali petizioni.

8. Ove il referendum sia stato richiesto dal consiglio comunale, esso sospende l'attività deliberativa sull'oggetto della consultazione, salvo che, per ragioni di particolare urgenza e necessità, non disponga diversamente con delibera adottata dai due terzi dei consiglieri.

9. Il regolamento disciplina i criteri di presentazione e formulazione del quesito nonché, fra gli altri, quelli concernenti le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto.

 
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