Comuni Italiani Art. 21 Ter. Statuto Comunale di Mantova (Provincia di Mantova - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini mantovani

Statuto Comune di Mantova

Titolo II
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 21 Ter
1. Il Presidente ha il potere di rappresentanza del Consiglio Comunale.

2. E' tenuto a riunire il Consiglio Comunale, curandone la convocazione in un termine non superiore a venti giorni da quando lo richiedono:
- un quinto dei Consiglieri;
- il Sindaco.

3. Predispone l'ordine del giorno inserendo le questioni richieste dal Sindaco e da almeno un quinto dei Consiglieri.

4. Presiede il Consiglio Comunale disciplinandone i lavori essendo fornito di poteri di polizia nelle adunanze consiliari

5. Proclama la volontà consiliare.

 
Altri Articoli:
Art. 21 Quater
Art. 21 Bis
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Mantova
Provincia di Mantova
Regione Lombardia
Lista Siti su Mantova

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Mantova: Comune di Marcaria Comune di Magnacavallo Lista