| 1. Il numero legale per la validità delle sedute del Consiglio Comunale in prima convocazione è fissato nella metà dei Consiglieri asseganti. 2. Il Consiglio non può deliberare, in seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, nonché sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. 3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza; a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi; b) coloro che escono dalla sala prima della votazione. |