Comuni Italiani Art. 47 - Referendum. Statuto Comunale di Mantova (Provincia di Mantova - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini mantovani

Statuto Comune di Mantova

Titolo III - Partecipazione Popolare
Capo I - Istituti di Partecipazione
Art. 47 - Referendum
1. Sono ammessi i referendum consultivo, quello abrogativo e quello propositivo su questioni a rilevanza generale, purchè interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale. Le norme contenute nei commi successivi del presente articolo hanno carattere generale e trovano applicazione a prescindere dalla natura del referendum proposto, salvo il disposto del comma 11.

2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a) la revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle Aziende speciali;
b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune;
c) gli atti relativi al personale del Comune;
d) i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
e) le designazioni e le nomine e le revoche di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
f) i piani territoriali ed urbanistici, i piani attuativi e le relative variazioni. E' ammesso il solo referendum consultivo per le grandi opere pubbliche e per i quesiti riferiti alla destinazione di grandi aree.
g) le materie che sono già state oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

3. Si fa luogo a referendum:
a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
b) qualora vi sia la richiesta di un ventesimo degli aventi diritto al voto, calcolati al momento della presentazione della stessa;
c) quando vi sia la richiesta di almeno due consigli di Circoscrizione, che rappresentino complessivamente almeno un decimo della popolazione, formulata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Il regolamento disciplina le modalità per l'esame preliminare di legittimità del quesito, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

5. La proposta di referendum, di cui alla lettera b) del comma 3, prima della raccolta delle firme di sottoscrizione, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di una commissione formata da tre membri, eletti dal Consiglio Comunale secondo le procedure seguite per la nomina del Presidente del Consiglio Comunale, in modo che ne siano garantite la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi tecnici del Comune nonché la rappresentanza delle minoranze. Il regolamento di disciplina prevede i casi di ineleggibilità e di incompatibilità a partecipare a detta commissione .

6. I referendum, se ammessi, e la cui procedura si sia perfezionata entro il mese di febbraio di ogni anno, sono indetti dal Sindaco e si tengono in un'unica tornata annuale, in numero non superiore a tre, in una domenica compresa fra il 1° maggio ed il 30 giugno. L'ammissione allo svolgimento dei referendum dovrà avvenire sulla base della presentazione in ordine cronologico degli stessi.

7. Hanno diritto di voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Mantova, maggiori di età il giorno della consultazione referendaria.

8. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori del Comune e se ha conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi. In tal caso il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

9. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, è tenuto ad esaminare i risultati ed a deliberare gli atti che si renderanno opportuni.

10. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano anche indirettamente nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il costo presunto sia in sede di proposta della consultazione, ai fini della ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare.

11. Il referendum abrogativo è ammesso, salve le limitazioni previste dal comma 2, nei casi previsti dai punti b) e c) del comma 3.

 
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