Comuni Italiani Art. 67 - L'Istituzione. Statuto Comunale di Mantova (Provincia di Mantova - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini mantovani

Statuto Comune di Mantova

Titolo V - I Servizi Pubblici Comunali
Capo I - Competenze del Comune
Art. 67 - L'Istituzione
1. Per l'esercizio di servizi socio assistenziali, culturali, educativi e ricreativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "Istituzioni".

2. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale con obbligo di pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stabilito dal regolamento.

4. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco. Esso dura in carica normalmente per cinque anni. Decade automaticamente con lo scioglimento del Consiglio Comunale continuando ad esercitare le proprie funzioni in attesa di essere rinnovato. I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere rappresentativi di formazioni sociali e organizzazioni sindacali, o culturali-educative.

5. Il Direttore è nominato e può essere revocato con delibera motivata di Giunta, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

6. I poteri degli organi dell'istituzione, i compensi del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il loro funzionamento, nonché lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti e del Direttore, i rapporti con gli organi comunali, la gestione finanziaria e contabile e la vigilanza sulle istituzioni stesse, sono disciplinati da norme regolamentari, approvate dal Consiglio Comunale. La revoca del Consiglio di Amministrazione e del Presidente è disposta dal Sindaco.

7. Il Comune con la delibera di costituzione dell'istituzione adotta gli adempimenti seguenti:
a) conferisce il capitale di dotazione, costituito da beni mobili ed immobili e il capitale finanziario;
b) provvede alla dotazione del personale occorrente al buon funzionamento e al perseguimento degli scopi.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

 
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