| 1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta delibera la stipula di convenzioni con altri enti locali per lo svolgimento di funzioni e servizi quando ne ravvisi l'efficacia e la razionalità economica e organizzativa. 2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le forme di coordinamento e di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi, i conferimenti di capitali e beni di dotazione. |