Comuni Italiani Art. 81 - La Programmazione Finanziaria. Statuto Comunale di Mantova (Provincia di Mantova - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini mantovani

Statuto Comune di Mantova

Titolo VII - Gestione Economico-Finanziaria
Capo I
Art. 81 - La Programmazione Finanziaria
1. Il Comune applica i principi della programmazione nella gestione delle risorse finanziarie.

2. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

3. Il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo rappresentano l'avanzamento del processo di programmazione e controllo che trova fondamento nell'attività previsionale pluriennale definita per progetti e programmi. Mediante il bilancio preventivo annuale, ed il conto consuntivo si formulano e si verificano gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'ente, mentre con il documento pluriennale si fissano i parametri previsti di efficacia, anch'essi da verificare in occasione dell'approvazione dei conti annuali.

4. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui ai precedenti commi redatti dalla Giunta comunale sono sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente, con particolare riferimento ai criteri per la loro impostazione, ai contenuti di maggior rilievo, ai programmi ed agli obiettivi.

5. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

6. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini di legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

7. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa almeno la metà dei Consiglieri in carica.

 
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