Comuni Italiani Art. 88 - Procedure Negoziali. Statuto Comunale di Mantova (Provincia di Mantova - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini mantovani

Statuto Comune di Mantova

Titolo VII - Gestione Economico-Finanziaria
Capo V - Appalti e Contratti
Art. 88 - Procedure Negoziali
1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni, agli affitti ed alle convenzioni relativi alla attivitą istituzionale ed alla gestione del patrimonio, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e la disponibilitą dei mezzi finanziari eventualmente necessari;
c) le modalitą di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunitą Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente nominato, di volta in volta, dal Sindaco

 
Altri Articoli:
Art. 89 - Finalitą
Art. 87 - Il Rendiconto della Gestione
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Mantova
Provincia di Mantova
Regione Lombardia
Lista Siti su Mantova

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Mantova: Comune di Marcaria Comune di Magnacavallo Lista