Comuni Italiani Art. 90 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate. Statuto Comunale di Mantova (Provincia di Mantova - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini mantovani

Statuto Comune di Mantova

Titolo VII - Gestione Economico-Finanziaria
Capo VII - Tesoreria e Concessionario della Riscossione
Art. 90 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate
1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale, ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune, secondo le leggi vigenti.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dalla stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

 
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