Comuni Italiani Art. 106 - Equilibrio di Gestione. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo VIII - Revisione Economico-Finanziaria, Patrimonio, Contratti, Bilancio e Contabilità
Capo III - Gestione Finanziaria, Bilancio e Conto Consuntivo
Art. 106 - Equilibrio di Gestione
1. Durante la gestione del bilancio e nel caso di variazioni, devono essere tassativamente rispettati il principio del pareggio finanziario e gli equilibri previsti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere disavanzi di amministrazione oppure il conto consuntivo, per eventi straordinari e imprevedibili, si chiuda con disavanzo di amministrazione o con debiti fuori bilancio, il Consiglio comunale deve adottare, su proposta delle Giunta, i provvedimenti previsti dall'art.33 n. 2 e 3 della L.R. 1/1993.

 
Altri Articoli:
Art. 107 - Conto Consuntivo
Art. 105 - Gestione Provvisoria
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