Comuni Italiani Art. 17 - Conferenza dei Capigruppo. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 17 - Conferenza dei Capigruppo
1. La Conferenza dei/delle Capigruppo è costituita dai/dalle Capigruppo consiliari o dai loro sostituti ed è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

2. La Conferenza dei/delle Capigruppo opera secondo i principi fissati per le Commissioni consiliari fatta eccezione dell'obbligo di essere costituita con il rispetto della proporzionale linguistica, e gode delle medesime prerogative.

3. La Conferenza dei/delle Capigruppo svolge le funzioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio. In particolare spetta alla Conferenza dei/delle Capigruppo concorrere alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale, alla definizione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, alla determinazione dei modi e dei tempi della discussione. Spetta inoltre alla Conferenza dei/delle Capigruppo costituire istituzionalmente il tramite tra la Giunta e i Gruppi consiliari per una migliore informazione sull'attività dell'Amministrazione.

4. Il Consiglio comunale può, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le modalità previste dal Regolamento, affidare specifici compiti ed incarichi alla Conferenza dei/delle Capigruppo.

5. Le decisioni della Conferenza dei/delle Capigruppo vengono adottate con voto proporzionale alla consistenza numerica dei singoli Gruppi consiliari.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Commissioni Consiliari
Art. 16 - Gruppi Consiliari
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