Comuni Italiani Art. 22 - Ulteriori Competenze del Sindaco. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo II - Il Sindaco ed il Vice Sindaco
Art. 22 - Ulteriori Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco opera per consentire agli utenti, in ogni periodo dell'anno e nell'ambito di fasce orarie adeguate, la più ampia utilizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale e sentiti gli Enti le Associazioni di categoria e quelle rappresentative dei consumatori, quelle ambientaliste e la Commissione pari opportunità, coordina gli orari degli uffici, dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali. Determina, in conformità alle leggi e alle competenze assegnate dalla Provincia autonoma, l'orario di attività dei pubblici esercizi e ne predispone, ove previsto, i programmi di apertura per turni.

3. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può:
a) acquisire presso tutti gli uffici e servizi comunali informazioni, documenti e notizie, anche di carattere riservato.
b) promuovere indagini e verifiche amministrative.
c) disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso Aziende, Enti, Istituzioni, società e Consorzi ai quali partecipa il Comune, nonchè presso i concessionari dei servizi comunali.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Il Vice Sindaco
Art. 21 - Il Sindaco quale Ufficiale del Governo
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