Comuni Italiani Art. 25 - Composizione e Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo III - La Giunta Comunale e gli Assessori
Art. 25 - Composizione e Funzionamento della Giunta
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, dal Vice sindaco e da sette assessori.

2. Possono essere eletti Assessori, in numero non superiore a tre e comunque non eccedente il terzo dei membri della giunta, escluso il Sindaco ed il Vice sindaco, cittadini che non fanno parte del Consiglio comunale purchè siano in possesso dei requisiti di eleggibilità a consiglieri comunali, non siano stati candidati alle ultime elezioni nel territorio del Comune di Bolzano nè alle elezioni del Consiglio in carica e siano in possesso di una riconosciuta e specifica competenza.

3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabilite dalla legge.

4. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. Nel caso in cui anche il Vice Sindaco non possa provvedere, la presidenza spetta all'Assessore Anziano che è colui, tra gli Assessori che sono anche Consiglieri comunali, che è più anziano di età.

5. La Giunta può provvedere con propria deliberazione a regolamentare le ulteriori modalità di convocazione nonchè ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dallo Statuto.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le sedute non sono pubbliche. La Giunta può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Collegio. Alle sedute della Giunta partecipa il segretario generale o, in assenza o impedimento, il vice segretario.

7. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di uno o più Assessori. Le proposte sono di regola presentate per iscritto ed inserite all'ordine del giorno della seduta. Ogni proposta, oltre che dal nominativo del proponente, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge. Il nominativo del proponente deve altresì sempre essere indicato negli atti collegiali non aventi natura di formale deliberazione.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo che la Giunta deliberi di votare con scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto è sempre richiesto nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti e comunque quando la delibera esprime apprezzamenti su comportamenti o qualità personali di soggetti individuati. Quando la votazione è palese, in caso di parità prevale il voto del Sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Elezioni e Durata in Carica del Sindaco e della Giunta
Art. 24 - La Giunta Comunale: Funzioni e Competenze
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