Comuni Italiani Art. 39 - Attribuzioni delle Circoscrizioni. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo III - Gli Organi di Decentramento
Art. 39 - Attribuzioni delle Circoscrizioni
1. In armonia con il potere di indirizzo e coordinamento del Comune, le Circoscrizioni programmano, organizzano e gestiscono i servizi di base attinenti al territorio circoscrizionale che il Consiglio comunale, con apposite delibere quadro da adottare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e nel rispetto dei regolamenti sul decentramento e sull'organizzazione e la contabilità, attribuisca loro.

2. Il Comune può inoltre delegare alle Circoscrizioni, in modo organico, funzioni specifiche e determinate e assegnando loro le risorse e gli strumenti necessari per la loro attuazione.

3. In conformità con quanto stabilito dal regolamento sul Decentramento, spetta alle circoscrizioni esprimere pareri e proposte sul funzionamento degli uffici e sulla gestione dei beni e servizi che interessano il territorio della Circoscrizione.

4. Con le forme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento sul Decentramento e sulla partecipazione, spetta alle Circoscrizioni promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Amministrazione nonchè garantire la più ampia informazione dei cittadini sul proprio operato e, ove richieste, su quello del Comune.

5. Il Comune garantisce alle Circoscrizioni le risorse ed i mezzi necessari per assolvere ai compiti ad esse assegnati.

 
Altri Articoli:
Art. 40 - Controlli sull'Attività delle Circoscrizioni
Art. 38 - I Presidenti di Circoscrizione
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