Comuni Italiani Art. 42 - Associazioni e Organismi di Partecipazione. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo IV - Gli Istituti di Partecipazione e il Difensore Civico
Capo I - Partecipazione Popolare e Diritto all'Informazione
Art. 42 - Associazioni e Organismi di Partecipazione
1. Il Comune valorizza oltre alle libere forme associative e cooperative specificamente indicate nella legge regionale, anche quelle che hanno come scopo la tutela delle minoranze linguistiche e dell'ambiente, la promozione ed il sostegno del lavoro e della condizione giovanile, la tutela e lo sviluppo delle condizioni di pari opportunità fra uomini e donne.

2. Nel quadro del sostegno e della valorizzazione del libero associazionismo, il Comune, nel rispetto delle compatibilità organizzative e di bilancio globali, può prevedere la concessione di strutture, beni strumentali e servizi ad associazioni, cooperative o ad altre forme organizzative dei privati. In ogni caso nessuno dei benefici suddetti, in nessuna forma, può essere concesso se non sulla base di apposite convenzioni da stipularsi nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Comune con appositi atti di indirizzo di carattere generale.

3. Il Comune, sentite le Commissioni consultive per materia, può, con deliberazione della Giunta comunale, concedere contributi e sovvenzioni solo su specifici progetti presentati da Associazioni di cittadini e di utenti o da Enti pubblici e privati senza fine di lucro, che siano in grado di dimostrare, oltre alla propria iscrizione all'Albo di cui all'articolo successivo, l'utilità sociale dei propri fini e delle proprie attività nonchè la presenza attiva nel territorio comunale da almeno 1 anno, una adeguata struttura organizzativa ed un significativo numero di aderenti. In casi particolari, da individuare sulla base della eccezionale rilevanza sociale o culturale delle singole iniziative, possono essere altresì concessi contributi o sovvenzioni a Comitati o Associazioni costituiti allo scopo di realizzare specifiche iniziative o manifestazioni. Il regolamento sulla partecipazione indica le condizioni e le modalità a cui il Comune si deve attenere nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo. In ogni caso tutti i provvedimenti adottati in attuazione di queste disposizioni che comportino spese a carico del Comune devono essere congruamente motivati e di essi si dovrà dare adeguata pubblicità.

 
Altri Articoli:
Art. 43 - Istituzione dell'Albo delle Associazioni e delle Organizzazioni di Partecipazione
Art. 41 - Titolari dei Diritti di Partecipazione e di Informazione
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