Comuni Italiani Art. 54 - Istituzione del Difensore Civico. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo IV - Gli Istituti di Partecipazione e il Difensore Civico
Capo IV - Il Difensore Civico
Art. 54 - Istituzione del Difensore Civico
1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'attività dell'Amministrazione. E' compito del Difensore Civico assicurare assistenza ai cittadini e agli utenti nella tutela dei loro diritti ed interessi rispetto agli atti e ai comportamenti degli organi e degli uffici del Comune e delle Circoscrizioni, delle istituzioni e delle aziende speciali, nonchè, nell'ambito consentito dalle leggi, degli enti e dei soggetti che gestiscono, a qualunque titolo, i servizi comunali.

2. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale rispetto agli organi del Comune ed è soggetto soltanto al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. Il Consiglio comunale può deliberare circa una convenzione con uno o più dei Comuni della provincia al fine di consentire ad essi di disporre in modo parziale del proprio Difensore Civico.

4. Il Difensore Civico della città è tenuto a ricercare ogni forma di collaborazione funzionale con il Difensore Civico della Provincia Autonoma.

 
Altri Articoli:
Art. 55 - Elezione e Durata in Carica del Difensore Civico
Art. 53 - La Partecipazione ai Procedimenti Amministrativi
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