Comuni Italiani Art. 56 - Requisiti di Eleggibilità e Cause di Ineleggibilità, Incompatibilità e Decadenza del Difensore Civico. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo IV - Gli Istituti di Partecipazione e il Difensore Civico
Capo IV - Il Difensore Civico
Art. 56 - Requisiti di Eleggibilità e Cause di Ineleggibilità, Incompatibilità e Decadenza del Difensore Civico
1. Possono essere eletti Difensore Civico i cittadini che abbiano compiuto 50 anni di età, che siano in possesso di laurea in Giurisprudenza, in Scienze Politiche, in Economia e Commercio o laurea equipollente e che, per le esperienze professionali svolte e i comportamenti tenuti, diano garanzie di indipendenza, correttezza e probità intellettuale. E' requisito per l'eleggibilità a Difensore Civico il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca per la carriera direttiva.

2. Non sono eleggibili a Difensore Civico coloro che:
a) si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere;
b) siano amministratori o dipendenti del Comune di Bolzano;
c) i parlamentari, i consiglieri regionali e provinciali, i Consiglieri comunali, gli amministratori, i dipendenti o i membri a qualunque titolo di organi, enti, società ed imprese dipendenti o controllati dal Comune o che abbiano con il Comune rapporti contrattuali o ricevano dal Comune, a qualunque titolo, sovvenzioni o contributi;
d) coloro che abbiano ricoperto nell'ultimo periodo amministrativo la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere del Comune di Bolzano;
e) coloro che hanno ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al 3° grado che siano amministratori, Segretario, Dirigenti del Comune.

3. Per tutto il periodo del suo mandato il Difensore Civico non può esercitare altro impiego, carica pubblica o attività retribuita a carattere professionale retribuita. Durante lo stesso periodo non può svolgere alcuna attività politica nell'ambito di partiti, movimenti o gruppi politici.

4. Oltre che per violazione delle norme di cui ai commi precedenti, il Difensore Civico decade per le stesse cause che determinano la decadenza dei Consiglieri comunali. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco. L'eventuale verificarsi di una qualsiasi delle cause di decadenza del Difensore Civico deve essere in ogni caso segnalata dal Segretario generale al Sindaco, alla Giunta, a tutti i Consiglieri.

 
Altri Articoli:
Art. 57 - Attribuzioni del Difensore Civico
Art. 55 - Elezione e Durata in Carica del Difensore Civico
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