Comuni Italiani Art. 58 - Indennità e Dotazioni dell'Ufficio del Difensore Civico. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo IV - Gli Istituti di Partecipazione e il Difensore Civico
Capo IV - Il Difensore Civico
Art. 58 - Indennità e Dotazioni dell'Ufficio del Difensore Civico
1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede in locali individuati dall'Amministrazione nel Palazzo Municipale o in altro edificio idoneo per prestigio, funzionalità e vicinanza ai principali uffici comunali. All'ufficio, compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed organizzative dell'Amministrazione, sono assegnati, anche su richiesta dello stesso Difensore, il personale e i mezzi strumentali necessari per il più efficiente e rigoroso svolgimento delle proprie funzioni.

2. Su iniziativa del Difensore Civico e d'intesa con il Sindaco e la Giunta, il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione di sedi distaccate degli uffici del Difensore Civico presso le Circoscrizioni, stabilendone le modalità di funzionamento.

3. Al Difensore Civico deve essere corrisposta un'indennità stabilita dal Consiglio comunale con delibera da assumersi prima dell'inizio del procedimento di nomina del Difensore. In ogni caso tale indennità non può essere inferiore a quella prevista per gli Assessori comunali con la possibilità del raddoppio della stessa nei casi previsti dalla legge.

 
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