Comuni Italiani Art. 77 - Le Istituzioni. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo VI - I Servizi Pubblici Locali
Capo III - Le Istituzioni
Art. 77 - Le Istituzioni
1. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale, del quale il Comune può avvalersi per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

2. La costituzione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. La delibera deve definire l'ambito di attività dell'istituzione, i mezzi finanziari e il personale ad essa assegnato, nonchè le ragioni di carattere funzionale, economico e sociale che consigliano la gestione dei servizi tramite l'istituzione.

3. Nell'ambito della propria autonomia gestionale e nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, l'istituzione ha la capacità di compiere gli atti necessari per il raggiungimento dei propri scopi.

 
Altri Articoli:
Art. 78 - Regolamento dell'Istituzione
Art. 76 - Il Direttore
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