Comuni Italiani Art. 82 - Il Direttore. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo VI - I Servizi Pubblici Locali
Capo III - Le Istituzioni
Art. 82 - Il Direttore
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla delibera istitutiva e dal regolamento dell'Istituzione, che ne disciplina anche le eventuali modalità di revoca.

2. Il Direttore può essere tratto dai ruoli del personale comunale cosi come può essere nominato anche con contratto a tempo determinato.

3. Al Direttore spetta la responsabilità generale sulla gestione dell'istituzione. Spetta inoltre al Direttore dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e alle decisioni del suo Presidente, formulare pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione, sovrintendere al personale assegnato all'istituzione e provvedere alle spese ordinarie per il suo funzionamento.

4. Il Direttore svolge inoltre le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

 
Altri Articoli:
Art. 83 - I Consorzi
Art. 81 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
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