Comuni Italiani Art. 94 - Incarichi di Direzione e Affidamento di Funzioni Dirigenziali con Contratti a Tempo Determinato. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo VII - Ordinamento e Organizzazione degli Uffici
Art. 94 - Incarichi di Direzione e Affidamento di Funzioni Dirigenziali con Contratti a Tempo Determinato
1. Secondo le modalità e nei casi previsti dal presente capitolo la Giunta può, su proposta del Sindaco, preporre alle strutture organizzative di maggiori dimensioni dirigenti con incarichi di direzione e di coordinamento a tempo determinato.

2. L'incarico di direzione e di coordinamento non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile nel rispetto di quanto previsto dall'art.22 n.6 L.R. 1/1993. Nei casi previsti dall'art.22 n.7 L.R. 1/1993, su proposta del Segretario generale l'incarico dirigenziale può essere revocato dalla Giunta con atto motivato.

3. La Giunta su proposta del Sindaco può affidare gli incarichi che richiedono qualifiche dirigenziali o alta specializzazione anche a dirigenti esterni, mediante contratti di diritto privato.

4. I dirigenti esterni devono possedere, oltre ai requisiti prescritti dalle leggi vigenti per il pubblico impiego per la qualifica che sono chiamati a ricoprire, anche adeguati requisiti di studio, competenza e professionalità.

 
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