Comuni Italiani Art. 96 - Controllo di Gestione. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo VII - Ordinamento e Organizzazione degli Uffici
Art. 96 - Controllo di Gestione
1. E' istituito, secondo le modalitą stabilite dal regolamento di organizzazione, un apposito ufficio per il controllo di gestione.

2. L'ufficio ha il compito di:
a) esperire una costante verifica della razionalitą delle procedure adottate dall'Amministrazione, garantendo che esse siano rispettose dei principi di semplicitą, economicitą, efficienza e trasparenza dei procedimenti;
b) definire e rilevare per ciascuna unitą organizzativa i parametri e gli indici idonei ad accertare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni svolte;
c) verificare i costi e i tempi dell'attivitą svolta e delle prestazioni rese da ciascuna unitą organizzativa.

3. L'ufficio per il controllo di gestione riferisce direttamente al Sindaco sui risultati del controllo compiuto e sulle valutazioni che ne derivano. Tutti i Consiglieri comunali hanno diritto di prendere conoscenza dell'attivitą svolta dall'ufficio e di accedere alla documentazione da esso raccolta.

4. L'ufficio per il controllo di gestione risponde del suo operato direttamente al Sindaco. Una relazione generale redatta dall'ufficio viene allegata annualmente al bilancio consuntivo.

 
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