Comuni Italiani Art. 25 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Sorgà (Provincia di Verona - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini sorgaresi

Statuto Comune di Sorgà

Titolo II - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 25 - Mozione di Sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dal almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Dimissioni del Sindaco
Art. 24 - Vicensindaco
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