Comuni Italiani Art. 17 - Attribuzioni di Vigilanza. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo II - Organi del Comune
Capo III - Sindaco
Art. 17 - Attribuzioni di Vigilanza
Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario generale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli indirizzi deliberati dal consiglio comunale e in coerenza con gli obiettivi espressi dalla giunta.

 
Altri Articoli:
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