Comuni Italiani Art. 22 - Composizione. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo II - Organi del Comune
Capo IV - Giunta Comunale
Art. 22 - Composizione
La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori da sei a otto. Uno degli assessori è investito della carica di vicesindaco.

La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.

Gli assessori comunali svolgono il loro mandato secondo le deleghe e gli incarichi ricevuti dal sindaco.

Ogni assessore concorre all'esercizio della potestà collegiale della giunta.

Esercita, su delega del sindaco, le funzioni di indirizzo e di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e servizi, impartendo le direttive necessarie a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta comunale. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio, illustrano le deliberazioni e rispondono alle domande inerenti le stesse.

 
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Art. 21 - Attribuzioni
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