Comuni Italiani Art. 24 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo II - Organi del Comune
Capo IV - Giunta Comunale
Art. 24 - Funzionamento della Giunta
La giunta è convocata e presieduta dal sindaco. Il sindaco stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti compreso il sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le sedute della giunta non sono pubbliche. La giunta può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio al fine di relazionare sulle materie all'ordine del giorno.

 
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