Comuni Italiani Art. 36 - Aziende Speciali e Istituzioni. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo IV - Servizi Pubblici Comunali
Capo II - Gestione dei Servizi Pubblici Comunali
Art. 36 - Aziende Speciali e Istituzioni
Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi generali dell'azienda e dell'istituzione.

La giunta comunale ne approva gli atti fondamentali entro sessanta giorni da quando sono pervenuti al Comune. Trascorso inutilmente tale termine, gli atti si intendono approvati.

Al sindaco spetta la nomina e, con motivato provvedimento, la revoca del presidente e dei componenti del consiglio d'amministrazione. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, con le modalità previste dallo statuto dell'azienda e dal regolamento dell'istituzione.

Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono presentate per iscritto al Comune ed hanno efficacia immediata. Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

Alla surrogazione del consiglio o dei singoli consiglieri revocati o dimissionari si provvede con le stesse modalità della nomina. Il nuovo consiglio di amministrazione o i suoi componenti nominati in surrogazione durano in carica soltanto fino alla scadenza originaria del consiglio stesso.

I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di consigliere comunale, nonché avere competenza tecnica o amministrativa o per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti. Il consiglio d'amministrazione dell'azienda resta in carica per la durata prevista dallo statuto dell'azienda ed in ogni caso non oltre la durata del consiglio comunale ed esercita le funzioni fino al suo rinnovo, mentre quello dell'istituzione dura in carica quanto gli organi comunali che lo hanno eletto, fermo il regime della proroga fino alla nomina dei successori.

Il Comune provvede alla copertura dei costi sociali delle aziende speciali che si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza e deliberate preventivamente dal consiglio comunale.

L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposite normative regolamentari.

L'istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato e di associazioni aventi fini sociali. Al presidente delle aziende speciali e delle istituzioni spetta una indennità di funzione non superiore a quella percepita dal Sindaco.

L'indennità spettante ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore al 50% di quella percepita dal presidente.

Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con le indennità percepite in qualità di amministratore dell'ente locale. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità.

 
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