Comuni Italiani Art. 44 - Risorse per gli Investimenti. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo VI - Gestione Economico - Finanziaria e Contabilità
Capo II - Autonomia Finanziaria
Art. 44 - Risorse per gli Investimenti
La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune.

Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento.

 
Altri Articoli:
Art. 45 - Gestione del Patrimonio
Art. 43 - Risorse per la Gestione Corrente
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Treviso
Provincia di Treviso
Regione Veneto
Lista Siti su Treviso

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Treviso: Comune di Valdobbiadene Comune di Trevignano Lista