Comuni Italiani Art. 46 - Collegio dei Revisori dei Conti. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo VI - Gestione Economico - Finanziaria e Contabilità
Capo IV - Revisione Economico - Finanziaria e Rendiconto della Gestione
Art. 46 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti in conformità alle disposizioni di legge. Nel caso in cui più di uno degli eletti sia iscritto nel registro dei revisori contabili, la presidenza del collegio compete al revisore scelto come tale dal consiglio.

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono fissate dalla legge. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o che siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.

In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il consiglio procede alla surrogazione entro 30 giorni. I nuovi revisori cessano dall'incarico insieme con quelli rimasti in carica.

 
Altri Articoli:
Art. 47 - Funzioni del Collegio dei Revisori
Art. 45 - Gestione del Patrimonio
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