Comuni Italiani Art. 55 - Referendum. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo VII - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo II - Consultazione dei Cittadini e Referendum
Art. 55 - Referendum
Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi e consultivi in tutte le materie di competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
- statuto comunale e regolamenti;
- bilancio annuale e pluriennale;
- piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
Le procedure di ammissione, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Ai fini della validità della consultazione referendaria è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

 
Altri Articoli:
Art. 56 - Partecipazione dei Cittadini al Procedimento Amministrativo
Art. 54 - Consultazione Popolare
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