Comuni Italiani Art. 59 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo VIII - Difensore Civico e Tutore dei Minori
Art. 59 - Difensore Civico
Al fine di garantire l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, il consiglio comunale può nominare il difensore civico.

Il difensore civico viene eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Il difensore civico dura in carica 4 anni ed è rieleggibile per una sola volta. Viene scelto tra i cittadini di età non inferiore ai 30 anni e che abbiano un'adeguata esperienza giuridica o amministrativa.

Non sono eleggibili a difensore civico i cittadini che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per la carica di consigliere comunale; i membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali; i membri dei comitati regionali di controllo.

Il regolamento, approvato con la maggioranza di cui al comma 2°, disciplina le modalità di elezione, i compiti, le prerogative, la dotazione di mezzi e di personale, i rapporti con gli organi istituzionali e fissa l'indennità da corrispondere.

 
Altri Articoli:
Art. 60 - Tutore dei Minori
Art. 58 - Diritto di Accesso agli Atti Amministrativi, alle Strutture ed ai Servizi
Indice Statuto
Cerca
Nel Sito e sul Web
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Treviso
Provincia di Treviso
Regione Veneto
Lista Siti su Treviso



 
Comuni-Italiani.it © 2004/2011 Prometheo  

Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Treviso: Comune di Valdobbiadene Comune di Trevignano Lista