Comuni Italiani Art. 59 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo VIII - Difensore Civico e Tutore dei Minori
Art. 59 - Difensore Civico
Al fine di garantire l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, il consiglio comunale può nominare il difensore civico.

Il difensore civico viene eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Il difensore civico dura in carica 4 anni ed è rieleggibile per una sola volta. Viene scelto tra i cittadini di età non inferiore ai 30 anni e che abbiano un'adeguata esperienza giuridica o amministrativa.

Non sono eleggibili a difensore civico i cittadini che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per la carica di consigliere comunale; i membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali; i membri dei comitati regionali di controllo.

Il regolamento, approvato con la maggioranza di cui al comma 2°, disciplina le modalità di elezione, i compiti, le prerogative, la dotazione di mezzi e di personale, i rapporti con gli organi istituzionali e fissa l'indennità da corrispondere.

 
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