Comuni Italiani Art. 10 - Dimissioni del Consigliere. Statuto Comunale di Carmignano di Brenta (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini carmignanesi

Statuto Comune di Carmignano di Brenta

Ordinamento Istituzionale del Comune - Il Consiglio Comunale
Art. 10 - Dimissioni del Consigliere
Le dimissioni dalla carica di consigliere vengono presentate al Consiglio Comunale. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e divengono efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.(2)

(2) L'art. 7 L. 415/93 ha inserito la suddetta disposizione all'art. 31 L. 142/90. Sostituisce:
Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate, per iscritto al Sindaco, che deve inserirle al primo punto all'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva alla data delle dimissioni. Le dimissioni diventano irrevocabili dal momento in cui la delibera consiliare, ad esse relativa, diviene esecutiva.

 
Altri Articoli:
Art. 11 - Competenze del Consiglio
Art. 9 - Gruppi Consiliari Capogruppo
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