Comuni Italiani Art. 17 - Commissioni Consigliari. Statuto Comunale di Carmignano di Brenta (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini carmignanesi

Statuto Comune di Carmignano di Brenta

Ordinamento Istituzionale del Comune - Il Consiglio Comunale
Art. 17 - Commissioni Consigliari
Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per particolari questioni, indicando il termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico, con la presentazione di una relazione al Consiglio.

La commissione è automaticamente sciolta una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio non deliberi di prorogarla.

Il Consiglio Comunale può, altresì, istituire Commissioni Consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori e consultivi.

Le Commissioni Consiliari permanenti verranno formate, anche ai sensi dell'art. 19 del presente statuto, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto di rappresentanti delle minoranze.

Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Commissione Permanente per lo Statuto ed I Regolamenti
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