Comuni Italiani Art. 26 - Funzioni del Sindaco. Statuto Comunale di Carmignano di Brenta (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini carmignanesi

Statuto Comune di Carmignano di Brenta

Il Sindaco
Art. 26 - Funzioni del Sindaco
Il Sindaco eletto direttamente dai cittadini è l'organo responsabile della amministrazione del Comune.

Il Sindaco rappresenta il Comune e la Comunità locale ed altresì:
a) Espleta i compiti attribuiti dalla legge e dallo statuto.
b) Nomina la Giunta e può revocarne i componenti.
c) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali.
d) Mantiene l'unità di indirizzo politico - amministrativo, coordinando l'attività (sost. coordinato dall'attività) degli Assessori.
e) Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta fissandone l'ordine del giorno.
f) Impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai capisettore per l'attuazione dei programmi e dei provvedimenti.
g) Indice i referendum.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Sostituto del Sindaco
Art. 25 - Decadenza degli Assessori
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