Comuni Italiani Art. 48 - Collegio dei Revisori dei Conti. Statuto Comunale di Carmignano di Brenta (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini carmignanesi

Statuto Comune di Carmignano di Brenta

Ordinamento Finanziario
Art. 48 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto.

Esercita il controllo di gestione, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard. Ha la collaborazione del Segretario Comunale, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.

Nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.

Può chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in Aziende, Istituzioni, Società od altri organismi.

Il Sindaco può invitare il Collegio dei Revisori dei conti alle riunioni di Consiglio e della Giunta.

In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.

Può domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.

 
Altri Articoli:
Art. 49 - Motivazioni delle Deliberazioni Consiliari
Art. 47 - Controllo Economico Interno della Gestione
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