Comuni Italiani Art. 21 - Regolamentazione del Diritto di Accesso. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini

Statuto Comune di Padova

Titolo III - Partecipazione, Libere Forme Associative, Organismi di Partecipazione
Art. 21 - Regolamentazione del Diritto di Accesso
1. Con regolamento viene istituito l'ufficio per l'informazione dei cittadini, anche con forme decentrate, e viene altresì disciplinato l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti per chi vi abbia interesse. In particolare sono stabilite le norme per assicurare che il generale diritto di accesso ai documenti amministrativi non pregiudichi il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, e la tutela dell'ordine pubblico locale.

2. Il regolamento potrà anche prevedere casi motivati in cui il diritto di accesso venga differito nel tempo, e dovrà stabilire le norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

3. In nessun caso la tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese e dell'ordine pubblico locale, o la necessità di norme regolamentari, potranno essere utilizzate per negare l'accesso a documenti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria al richiedente per tutelare proprie posizioni giuridicamente rilevanti.

4. Il dirigente, in applicazione della disciplina regolamentare di cui al comma precedente, vieta o differisce in via temporanea la visione o l'esibizione dei documenti con provvedimento motivato.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Mezzi di Informazione
Art. 20 - Diritto di Accesso
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Padova
Provincia di Padova
Regione Veneto
Lista Siti su Padova

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Padova: Comune di Pernumia Comune di Ospedaletto Euganeo Lista