Comuni Italiani Art. 23 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini

Statuto Comune di Padova

Titolo III - Partecipazione, Libere Forme Associative, Organismi di Partecipazione
Art. 23 - Difensore Civico
1. Il Difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale in piena autonomia e indipendenza sia gerarchica che funzionale.

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, tra persone di sicura competenza giuridica e amministrativa e di riconosciuta probità e obiettività di giudizio, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati . In caso di parità di voti, è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. Al termine della votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

3. Il Difensore civico resta in carica per tre anni. Con apposito atto regolamentare verrà disciplinata la gestione dell'ufficio nell'eventuale periodo intercorrente tra la cessazione della carica e la successiva nomina. Il Difensore civico non è immediatamente rieleggibile.

4. Per l'esercizio della sua funzione, al Difensore civico è destinata una struttura organizzativa, la cui consistenza è determinata dal Consiglio comunale.

5. L'ufficio di Difensore civico è incompatibile con la carica di membro del parlamento, di Consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, di membro degli organi di gestione delle Unità Locali Socio - Sanitarie e con ruoli dirigenti in sindacati o partiti politici.

6. Il Difensore civico cessa dalla carica quando il Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, ne deliberi la revoca per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza.

7. Il Consiglio comunale, con la maggioranza di cui al comma 2, può deliberare un accordo con la Provincia per l'utilizzazione del Difensore civico provinciale. In tal caso una specifica convenzione disciplina gli oneri finanziari a carico del Comune e le modalità organizzative secondo cui il Difensore civico provinciale esplica le sue funzioni a favore della popolazione del Comune di Padova.

 
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