Comuni Italiani Art. 48 - Le Sedute della Giunta. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini

Statuto Comune di Padova

Titolo IV - Gli Organi del Comune
Art. 48 - Le Sedute della Giunta
1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

2. La Giunta può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio. Per la definizione e l'attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione, il Sindaco e gli Assessori possono indicare collaboratori di propria fiducia che svolgeranno, a titolo gratuito, mansioni di supporto alle attività di programmazione.

3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

4. L'indirizzo e il controllo sugli uffici sono svolti, oltre che collegialmente dalla Giunta, anche individualmente da ciascun Assessore limitatamente al referato cui è preposto.

5. La Giunta delibera a maggioranza con voto palese.

6. Alle sedute partecipa il Segretario comunale e in sua assenza il vice segretario, che possono farsi assistere da altri funzionari per la stesura del verbale delle deliberazioni.

7. La Giunta adotta le proprie deliberazioni sulle proposte scritte del Sindaco e di ciascun Assessore.

8. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni di legge.

 
Altri Articoli:
Art. 49 - Attribuzioni degli Assessori
Art. 47 - Funzionamento della Giunta
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