Comuni Italiani Art. 50 - Sostituzione della Giunta e dei Singoli Assessori. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini

Statuto Comune di Padova

Titolo IV - Gli Organi del Comune
Art. 50 - Sostituzione della Giunta e dei Singoli Assessori
1. Il Sindaco deve provvedere alla sostituzione degli Assessori dimissionari, decaduti o revocati entro dieci giorni dalla data in cui sono state presentate le dimissioni o si è verificata la decadenza o la revoca.

2. Le dimissioni volontarie dei singoli Assessori sono presentate al Sindaco. Esse hanno efficacia dalla data del ricevimento e sono irrevocabili. L'Assessore dimissionario, decaduto o revocato cessa immediatamente dalla carica, e l'esercizio delle competenze a lui delegate torna in capo al Sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 51 - Sindaco
Art. 49 - Attribuzioni degli Assessori
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