Comuni Italiani Art. 67 - Deliberazioni. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini

Statuto Comune di Padova

Titolo V - Decentramento Territoriale
Art. 67 - Deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio di quartiere sono trasmesse al Sindaco nei termini stabiliti dal regolamento. Le delibere che costituiscono esercizio di un potere decisionale, se non rinviate a cura del Sindaco stesso, con osservazioni, al Consiglio di quartiere entro un termine perentorio fissato dal regolamento, sono pubblicate all'albo pretorio e divengono esecutive con le stesse modalità e negli stessi termini delle deliberazioni della Giunta comunale.

2. Qualora il Consiglio di quartiere non ritenga di riformare l'atto sulla base delle osservazioni del Sindaco, il Consiglio comunale adotta la deliberazione definitiva.

 
Altri Articoli:
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Art. 66 - Personale dei Consigli di Quartiere
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