Comuni Italiani Art. 15 - Promozione dello Sport, del Turismo e del Tempo Libero. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo II - Obiettivi
Capo I - Promozione Umana, Culturale e Sociale
Art. 15 - Promozione dello Sport, del Turismo e del Tempo Libero
1. Il comune, anche con il sostegno all'associazionismo, contribuisce alla diffusione delle attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani ed a coloro che incontrano difficoltà per motivi fisici o psichici.

2. Il comune può promuovere e favorire attività turistiche, operando direttamente, o con altre istituzioni od enti pubblici e privati.

3. L'utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti e degli spazi nonché il sostegno economico alle attività sopra indicate, sono disciplinati da appositi regolamenti.

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Tutela e Valorizzazione della Lingua e della Cultura Friulana
Art. 14 - Tutela dell'Ambiente e del Patrimonio Culturale
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