Comuni Italiani Art. 2 - Personalità Giuridica. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo I - Disposizioni Generali
Capo I - Principi Fondamentali
Art. 2 - Personalità Giuridica
1. Il comune, dotato di personalità giuridica, è retto dalle norme del presente statuto e dalle disposizioni regolamentari attuative, secondo i principi della Costituzione italiana, nel rispetto delle leggi dello Stato e della regione.

2. Il comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della regione.

3. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

 
Altri Articoli:
Art. 3 - Stemma, Gonfalone e Vessillo
Art. 1 - Denominazione e Rappresentanza
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