Comuni Italiani Art. 22 - Presidenza del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo III - Ordinamento del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 22 - Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente, eletto dall'assemblea nel suo seno.
2. In caso di sua assenza o impedimento, il consiglio comunale è presieduto dal vice presidente.
3. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'assemblea sarà presieduta dal consigliere anziano.
4. Alla elezione del presidente e del vicepresidente si provvede, con votazioni separate, nella prima seduta susseguente all'elezione del consiglio comunale, convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano.
5. La votazione avviene a scrutinio segreto e l'elezione è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. Le funzioni e le prerogative del presidente del consiglio comunale e del vice presidente sono stabilite dal regolamento per le sedute del consiglio comunale.
7. Fino a quando non si provvede all'adempimento di cui al comma 4, la presidenza dell'assemblea compete al consigliere anziano.
8. Il presidente ed il vice presidente sono revocabili dalla carica per gravi e giustificati motivi.

La revoca è deliberata su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con la stessa maggioranza prescritta per l'elezione.

 
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