Comuni Italiani Art. 23 - Pubblicità delle Spese Elettorali. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo III - Ordinamento del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 23 - Pubblicità delle Spese Elettorali
1. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve altresì essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.
 
Altri Articoli:
Art. 24 - Convocazione
Art. 22 - Presidenza del Consiglio Comunale
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