Comuni Italiani Art. 28 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo III - Ordinamento del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 28 - Commissioni Consiliari
1. Le commissioni consiliari sono costituite da consiglieri comunali.

2. I componenti delle commissioni consiliari consultive, tanto a carattere permanente che costituite con scopi specifici, sono nominati dal consiglio comunale, con criterio proporzionale, garantendo rappresentatività a ciascun gruppo formalmente costituito.

3. I presidenti e i vice presidenti delle commissioni consiliari sono eletti dal consiglio comunale. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia è attribuita all'opposizione.
Le modalità di elezione dei presidenti e dei vice presidenti e l'individuazione delle commissioni di controllo e garanzia sono stabilite dal regolamento.

4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

5. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.

6. I membri di commissione hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

 
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