Comuni Italiani Art. 30 - Prerogative dei Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo III - Ordinamento del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 30 - Prerogative dei Consiglieri Comunali
1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità cittadina senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri comunali hanno facoltà di costituirsi in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti tutte le informazioni da questi possedute utili all'espletamento del proprio mandato.

4. I consiglieri comunali, nei casi specifici indicati dalla legge, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

5. Ai consiglieri comunali è riconosciuto il diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio.

6. I consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento. Tali diritti sono esercitati nelle forme e nei modi previsti dal regolamento.

7. Il sindaco e gli assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

 
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