Comuni Italiani Art. 33 - Elezione del Sindaco e della Giunta. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo III - Ordinamento del Comune
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 33 - Elezione del Sindaco e della Giunta
1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

4. Nella seduta d'insediamento il sindaco presta davanti al consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

 
Altri Articoli:
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