Comuni Italiani Art. 40 - Partecipazione Popolare. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo IV - Istituti di Partecipazione
Capo I - Partecipazione, Accesso alle Informazioni e ai Documenti Amministrativi, Uso della Lingua Friulana nei Rapporti con l'Amministrazione
Art. 40 - Partecipazione Popolare
1. Il comune realizza la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed economica, promuovendo e valorizzando, nel rispetto del pluralismo, l'associazionismo ed il volontariato. A tal fine ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. A tutti i cittadini, associazioni ed altre formazioni sociali è riconosciuto il diritto di presentare istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi che riguardano la materia di esclusiva competenza locale.

3. Le istanze, le petizioni o le proposte di cui al precedente comma, sono presentate al sindaco il quale ne cura l'inoltro all'organo competente per l'esame e la risposta che dovrà essere data nel termine massimo di sessanta giorni. Analoga procedura è adottata dai consigli circoscrizionali per le istanze, le petizioni e le proposte ad essi avanzate.

4. Il regolamento fissa le relative modalità di esecuzione.

 
Altri Articoli:
Art. 41 - Trasparenza Amministrativa
Art. 39 - Obbligo di Astensione
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