Comuni Italiani Art. 70 - Partecipazione al Procedimento. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo VI - Ordinamento dei Servizi
Capo IV - Attivitā Amministrativa
Art. 70 - Partecipazione al Procedimento
1. L'avvio del procedimento, ove non esistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celeritā, č comunicato ai soggetti nei cui confronti il procedimento finale č destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge sono tenuti ad intervenire.

2. A fronte di esigenze contingibili ed urgenti, resta salva la facoltā dell'amministrazione comunale di procedere nella sua azione, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

 
Altri Articoli:
Art. 71 - Intervento nel Procedimento
Art. 69 - Responsabilitā del Procedimento
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